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Statuto
nazionale del Partito “Lega Lombardo-Veneta”
con sede
nazionale nella città di Venezia
San Marco 2598 – Fondamenta Prefettura
Approvato
nel corso del congresso di partito ordinario del 28
Settembre 2008 in Milano
Art. 1 -
Finalità
Il
movimento politico chiamato “Lega Lombardo-Veneta” in
seguito chiamato “Lega Lombardo-Veneta per la Libertà delle
Regioni” è costituito da associazione politica nella
finalità del rispetto della Costituzione della Repubblica
Italiana finalizzato ad una politica regionalistica su base
europea.
Art. 2 -
Simbolo
Il
Simbolo della Lega Lombardo-Veneta registrato e depositato
con atto Notaio Dott.Giulio Donegana in Lecco,è costituito
da un cerchio ove all’interno è rappresentata una figura di
un Guerriero in sella ad un cavallo alato e una figura
contrapposta e continua di un Leone alato che porta nella
zampa anteriore sinistra un libro aperto con scritta nella
facciata destra "LIBERTA' DIRITTI E DOVERI DEGLI UOMINI". Il
Cerchio di patrimonio della Lega Lombardo-Veneta ha una
circonferenza segnata di colore Blue(pantone 300 C).Il Leone
e il Guerriero la dicitura centrale Lega quindi la dicitura
Lombardo Veneta posta all'interno e alla base del cerchio è
di colore verde(pantone 368 c).
All'interno dello scudo del guerriero compare il biscione
visconteo al centro di una croce.
Lo sfondo
del cerchio è di colore bianco.
Il
Simbolo depositato e registrato è di proprietà del movimento
politico Lega Lombardo Veneta.
Il
Presidente è depositario e rappresentante così dicesi per il
movimento Lega Lombardo Veneta per la Libertà delle
Regioni,movimento affiancato e depositato avente lo stesso
simbolo.
Art. 3 -
Presenze elettorali
La Lega
Lombardo-Veneta sarà presente in tutte elezioni italiane
“Amministrative, Politiche (Camera dei Deputati e Senato
Della Repubblica ) ed Europee”
Art. 4 -
Fondatori
Coloro
che il 28 Settembre 2008 hanno proclamato la nascita del
Movimento Politico “Lega Lombardo-Veneta o Lega
Lombardo-Veneta per la Libertà delle Regioni”, chiamati
anche Padri Fondatori, rappresentano di diritto la direzione
nazionale del partito.
Art. 5 -
Approvazione nomine dirigenziali
Il
Congresso del 28 Settembre 2008 stabilisce il programma e le
nomine dirigenziali nonché la costituzione del Partito
secondo le procedure d’impegno politico e di scadenze
elettorali.
Art. 5a
- Denominazione
La Lega
Lombardo-Veneta potrà essere chiamata “Partito” o
“Movimento”.
Art. 5b
- Qualifica degli iscritti
Gli
iscritti alla Lega Lombardo-Veneta saranno chiamati
“Consiglieri Federali Regionali” ovvero nei dibattiti
politici all’interno del partito semplicemente
“Consiglieri”.
Art. 6 -
Organi dirigenziali del movimento
Vengono
eletti:
- Nr.
1 Presidente Nazionale
- Nr.
35 Consiglieri Nazionali
Essi
rappresenteranno il Consiglio Nazionale determinando
l’azione generale del Movimento sotto tutti i profili
organizzativi.
Il numero dei Consiglieri Nazionali eleggibili può essere
variato con delibera del Consiglio Nazionale al fine di
ampliare il Movimento.
Art. 6a-
Espressioni di Voto nel Consiglio Nazionale
Ad ogni
congresso il Consiglio Nazionale dovrà deliberare e pertanto
ripartire le proprie idee relative alle scelte e
all’interesse del Movimento. Viene fissata una quota pari ad
un valore di 100. Il Presidente Nazionale fino a nuovo
congresso avrà un potere di voto pari al 49% del Consiglio
Nazionale, il quale consiglio in conformità di legge
possiede la maggioranza del 51% suddivisa in parti uguali
per ogni consigliere pari all’1,4571%.
Art. 6b
- Competenze del Presidente Nazionale
Il
Presidente Nazionale rappresenta politicamente e legalmente
il Movimento Lega Lombardo-Veneta di fronte a terzi ed in
giudizio. Ha funzioni di coordinamento nei confronti di
tutti gli organi del Partito. E’ in carica per 5 anni.
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale costituito dai 32
Consiglieri di Direzione Nazionale. Coordina l’attività del
Movimento. Riscuote finanziamenti pubblici, privati e
rimborsi elettorali. Può come previsto dallo statuto
delegare nuovi Consiglieri Nazionali al fine di ampliare il
Movimento purchè essi non superino il 50% dei Consiglieri
nazionali eletti nei relativi congressi.
Il Presidente Nazionale è depositario del Simbolo del
Partito.
Il Presidente Nazionale è il solo organo autorizzato ad
evere funzioni decisionali nonchè a trattative di
coalizione con altri Movimenti Politici .
Il
Presidente individua e nomina il VicePresidente Nazionale.
Il
Presidente individua e nomina il Segretario Amministrativo.
Il
Presidente Nazionale approva l'Ordine del Giorno delle
sedute del Consiglio.
Il
Presidente nazionale approva i bilanci consuntivi e
preventivi del Movimento.
Fatta
eccezione per l'attività esercitata all'interno del
Consiglio Nazionale,il Presidente determina in base ad
ordinanze interne.
Art.6c
-Presidenza Commissione elettorale
Il
Presidente Nazionale presiede la Commissione elettorale.
Art.6
d-Vicepresidente Nazionale
Il
Presidente Nazionale dal momento dell'elezione,entro giorni
30(Trenta)dalla relativa nomina,designa e sceglie il
Vicepresidente Nazionale del Partito.
Il
Vicepresidente nazionale esercita le funzioni spettanti al
Presidente Nazionale solo in caso di impedimento temporaneo
ovvero permanente di quest'ultimo.
In caso
di impedimento temporaneo ovvero permanente sia del
Presidente che del Vicepresidente Nazionale,tali funzioni
sono esercitate dal consigliere nazionale più anziano d'età.
Art. 7 -
Consiglio Nazionale
Il
Consiglio Nazionale è costituito dai Consiglieri eletti dal
Congresso di Milano del 28 Settembre 2008.
Il Consiglio Nazionale deve eleggere il Presidente e le
Commissioni
Il Consiglio Nazionale ha funzione consultiva e decisionale
a livello collegiale,garantisce l’applicazione delle linee
politiche secondo le direttive del partito e fornisce il
supporto tecnico giuridico e legislativo.
Il Consiglio Nazionale nomina allo scadere del quinquennio
il Presidente Nazionale.
Il Consiglio Nazionale si riunisce nei tempi e secondo le
procedure stabilite dal Presidente Nazionale.
Il Consiglio Nazionale nomina i responsabili delle
commissioni, i responsabili nelle amministrazioni locali e
nazionali, i responsabili degli enti locali, il collegio
nazionale dei probiviri (che sarà composto dal presidente e
da 2 membri del Consiglio Nazionale).
Il Consiglio Nazionale nomina la commissione istruttoria e
regolamenti.
Il Consiglio Nazionale nomina e sottoscrive assemblee
nazionali con enti locali, sindacati di categoria, camere di
lavoro, confederazioni, ordini professionali, organismi
federativi, associazioni non governative e di categoria,
ecc…
Le
Manifestazioni di volontà nonchè la propia attività del
Consiglio Nazionale viene esercitata mediante delibere.
Art.7 a
Il
Consiglio Nazionale si riunisce in numero di quattro sedute
con cadenza trimestrale nell'arco dell'anno solare.
Inoltre
l'assemblea puo' essere convocata dal Presidente Nazionale
in via straordinaria ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga
opportuno.
L'assemblea puo' altresì essere convocata in via
straordianaria da 2/3 dei Consiglieri Nazionali.
Nelle
assemblee ordinarie e straordinarie,il Consiglio si atterrà
agli argomenti previsti dall'ordine del giorno.
Art.7 b
Le
assemblee del Consiglio sono disciplinate dall'ordine del
giorno.
Lo stesso
viene redatto dal Segretario Amministrativo e approvato dal
Presidente Nazionale.
Art.7 c
Le
Assemblee del Consiglio nazionale sono presiedute dal
Presidente Nazionale,in caso di impedimento di quest'ultimo
dal Vicepresidente Nazionale in caso di mancanza di
quest'ultimo soggetto dal consigliere più anziano d'età.
Art.7 d
Le
assemblee vengono organizzate tecnicamente e logisticamente
dal Segretario Amministrativo.
Il
Segretario Amministrativo dichiara aperto il dibattito e
relativa chiusura.
Art.7 e
Per le
Assemblee ordinarie e straordinarie la modalità di voto
accettata è per alzata di mano.
Art.7 f
Il
Segretario Amministrativo comunica a tutti i Consiglieri
Nazionali data,ora e luogo delle Assemblee ordinarie e
straordinarie nonchè il relativo ordine del giorno.
Tale
comunicazione dovrà essere trasmessa in un congruo periodo
anteriore alla data prescelta per l'assemblea tramite i
mezzi Raccomandata A/r,Raccomandata a mano,Fax ovvero
E-mail.
Art. 8 -
Club Federali
L’obiettivo del Movimento Politico Lega Lombardo-Veneta è di
eliminare tutte le spese e gestioni inutili partitocratiche.
Pertanto il movimento sarà privo di Sezioni che saranno
altresì sostituite con Associazioni in forma di “Club
Federali” gestiti in remoto a livello nazionale tramite le
nuove tecnologie informatiche. Non sono consentite
segreterie partitiche a livello locale, ma assemblee e
congressi provinciali, regionali e nazionali dove tutti gli
iscritti potranno intervenire. Sono autorizzati incontri e
dibattiti esclusivamente tramite gli strumenti informatici
di social network organizzati e presenti sul sito web
ufficiale del Partito nelle modalità previste dal
regolamento in rete.
Art. 8 -
Modalità d’iscrizione
Tutti i
cittadini di maggiore età di nazionalità italiana ed europea
possono iscriversi al Movimento. L’iscrizione al Partito è
gratuita.
Art. 9 -
Prerogative d’iscrizione
A tutti
gli iscritti viene chiesta dignità morale, ideologia
regionale, godimento dei diritti civili e politici.
Tutti gli
iscritti hanno l'obbligo di seguire la linea guida del
Movimento Lega Lombardo-Veneta.
Art. 10
- Obiettivi e Finalità Politiche
Il
Movimento Politico si richiama alla storia dei nostri valori
regionali, ai principi liberali, alla cultura storica
regionale, all’identità italiana e al rispetto dellla
persona.Finalizzato a tutelare, migliorare e rispettare ogni
iniziativa socio-economica, imprenditoriale, culturale,
scientifico, di benessere sociale e personale.
In una società che richiede una profonda revisione dei
meccanismi tra stato e regione il Movimento si impegna a
portare una nuova riforma garantista, liberista,democratica
tra regione e stato, tra regione e cittadino, purchè
nell’interesse del cittadino e delle amministrazioni
regionali e rendere una Regione sempre più moderna e vicino
alle esigenze comunitarie.
Meno partitocrazia, meno burocrazia,più privato.Il
principio regionalistico deve corrispondente alle esigenze
e realtà locali. Occorre attivare ogni forma mirata allo
sviluppo Socio-Economico.Pertanto dare inizio ad un graduale
federalismo, che non è solo di carattere fiscale, ma che
possa permettere alle Regioni assunzioni,compiti più
determinati e specifici sul relativo territorio.
Contro
ogni forma di cultura Marxista, Fascista,Leninista
,Stalinista e Statalista occorre iniziare graduatamente a
trasformare le regioni, che esse debbono essere in
condizioni di assumere responsabilità di veri e moderni
governi di autonomia locale. La Lega Lombardo-Veneta si pone
l’obiettivo di abbattere i costi della politica,la politica
di palazzo e delle caste di potere, che vanno a riflettersi
negativamente sulla classe media. Eliminare gli sprechi e
costi, eliminare clientelismi, abbattere la spesa pubblica
e coprire lo spazio dei bisogni sociali con nuove norme e
tecnologie che sappiano integrare, semplificare e agevolare
il rapporto tra amministrazione e cittadino.
Tolleranza "zero" per gli spacciatori ed utilizzatori di
sostanze stupefacenti,per i crimini da pirateria della
strada,obiettivo eliminare lo scempio delle stragi sulle
nostre strade dovute a guida "criminale",lotta allo
sfruttamento della prostituzione da parte di organizzazioni
criminali proponendo la costituzione di "case adibite"con
controlli sanitari e di sicurezza sull'esempio Elvetico e
Olandese.
Art. 11
- Modifiche statutarie
Il
presente statuto costituisce testo base di cui il proporre
eventuale modifiche o emendamenti con delibera è compito e
di potere del Consiglio Nazionale,con la convocazione e la
costituzione di'un assemblea avente la maggioranza del 50% +
1 degli aventi diritto al voto.
Art. 12
- Partecipazione Consiglio Nazionale
I
Consiglieri Nazionali, i Consiglieri provinciali e
regionali, Deputati, Senatori, Europarlamentari della Lega
Lombardo-Veneta appartengono di diritto al Consiglio
Nazionale nel periodo complessivo di durata della rispettiva
carica.
Art. 13
- Costituzione
Milano,
28 Settembre 2008.
Premesso gli articoli
1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,8,9,10,11,12, viene costituito dai
Padri Fondatori il Partito “Lega Lombardo-Veneta” denominata
anche “Lega Lombardo-Veneta per la libertà delle Regioni”.
In regime di legittimità viene effettuato il tesseramento
che da diritto all’odierno congresso che iscrive i Fondatori
al Movimento Politico.
Art.13
Bis a
Viene
riconosciuta la costituzione, lo Statuto del Movimento,
viene approvato il presente testo, che costituisce la base
sul cui proporre tutti gli emendamenti e modifiche.
Art.13
Bis b
Viene
data delibera al Presidente Nazionale di costituire le
commissioni tecnico-interne con la designazione dei relativi
consiglieri.
Art.13
Bis c
Viene
data delibera al Presidente di istituire commissioni esterne
chiamate "Organismi intellettuali"che permetta rapporti con
identità
professionali,economiche,imprenditoriali,sindacali,organismi
non governativi e di
categoria,federazioni,associazioni,organi
no-profit,mass-media al fine di monitorare le esigenze
sociali e la scelta delle linee politiche di indirizzo.
Art.14
Sostegno Economico del Movimento
E'Premessa la non finalità di lucro del Movimento Lega
Lombardo-Veneta.
Come
previsto dallo statuto l'iscrizione e l'appartenenza alla
Lega Lombardo-Veneta sono gratuite.
Tuttavia
gli iscritti ,simpatizzanti siano essi persone fisiche o
giuridiche potranno di loro volontà donare forme economiche
come previste dalla legge con un massimo di Euro 151.000
(centocinquantunomila),sul Conto Corrente del movimento a
titolo "Contribuzione volontaria"
Art.14 a
Il
movimento dovrà accettare tale contributo senza fine di
vincolo ovvero obbligazione
Art.14 b
Il
contributo dovrà essere giustificato da causale di
versamento
Art.14 c
Il
contributo dovrà essere accettato dalla maggioranza del
consiglio nazionale.
Art.14 d
Dovranno
essere corrisposte relativa dichiarazione fiscale da parte
del Movimento come previsto dalle vigenti normative.
Art.14 e
E'
divieto assoluto a tutti i militanti del movimento accettare
compensi,denaro o altro senza la delibera del consiglio
nazionale pena espulsione immediata dal partito.
Art.14 f
Il venire
a meno degli obblighi come da Statuto (Art.14 e relativi
commi)la Lega trasmetterà all'Autorità Giudiziaria di
competenza per quanto previsto dalla Legge.
Art.15
Foro di competenza
Avendo
sede nazionale nella città di Venezia San Marco 25/98
fondamenta Prefettura in caso di controversia,il foro
giudiziario di competenza sarà Venezia.
Disposizioni Finali
I Padri
Fondatori firmano in calce il presente statuto in vigore nei
termini previsti dalla Legge.
Viene
nominato e quindi eletto presidente del Movimento
ROBERTO
FORNILI
nato a
Milano il 13 Maggio 1956
di
professione Medico
residente
in MONZA |